27 ottobre 2025 – Riproposto l’affrancamento delle riserve

Il Ddl. di bilancio 2026 proroga per un ulteriore anno la disciplina dell’affrancamento straordinario delle riserve già prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 192/2024.
Anche per il 2026, quindi, sarà possibile rimuovere il vincolo di sospensione d’imposta gravante su riserve e fondi, versando un’imposta sostitutiva del 10% su IRPEF/IRES e IRAP.
Il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate annuali di pari importo: la prima entro la scadenza del saldo imposte 2025, le altre nei successivi tre esercizi, alle stesse scadenze dei saldi d’imposta dei periodi d’imposta successivi.
La norma, sostanzialmente identica a quella del 2024, si limita a spostare in avanti di un anno i riferimenti temporali, e richiama espressamente il DM 27 giugno 2025, con tutti i chiarimenti già forniti in precedenza.
Tra le riserve affrancabili rientrano: quelle derivanti da rivalutazioni dei beni d’impresa; le riserve vincolate per il riallineamento dei maggiori valori di bilancio (art. 110, c. 8, DL 104/2020); le riserve da condono e quelle iscritte ex art. 55, c. 3, lett. b), TUIR.
Sono invece escluse le riserve da deduzioni extracontabili (quadro EC fino al 2007), da ammortamenti anticipati, da conferimenti in doppia sospensione d’imposta (D.Lgs. 358/1997), da sospensione ammortamenti COVID (art. 60 DL 104/2020) e le riserve indivisibili delle cooperative.