Con il decreto emanato lo scorso 27 giugno sono state definite le regole attuative dell’articolo 14 del D.Lgs. 192/2024, parte della riforma IRPEF e IRES. La norma consente di affrancare, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta risultanti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Il decreto non interviene sulle modalità di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento. Poiché l’opzione si perfeziona con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la rilevazione contabile ricadrà generalmente nel 2025.
In base ai precedenti normativi (ad esempio, art. 1, comma 477, L. 311/2004), l’imposta sostitutiva può essere imputata alternativamente: al conto economico, come imposta corrente, oppure a riduzione della riserva oggetto di affrancamento.
Le relative scritture contabili sono quindi: Conto economico (CE 20) a Debiti tributari (SP D 12), oppure Riserva di rivalutazione (SP A III) a Debiti tributari (SP D 12).
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi e va versata in quattro rate annuali di pari importo, senza interessi: la prima entro il termine del saldo delle imposte 2024 e le successive alle scadenze dei saldi dei periodi d’imposta successivi. Il debito tributario dovrà pertanto essere suddiviso tra quota a breve e quota a lungo termine.
Secondo l’OIC 25, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP, se non riferite a componenti patrimoniali, vanno contabilizzate tra le imposte correnti. Lo stesso principio stabilisce che, in caso di rivalutazione, l’imposta sostitutiva riduce la riserva di rivalutazione iscritta nello stato patrimoniale.
In attesa di un aggiornamento ufficiale, il recente documento di emendamento agli OIC (consultazione conclusa il 31 luglio) propone l’introduzione del nuovo paragrafo 65A dell’OIC 25, che estende tale criterio anche ai casi di affrancamento: il debito per imposta sostitutiva dovrà essere iscritto a fronte della riduzione della riserva in sospensione d’imposta, mentre eventuali interessi sul pagamento rateale andranno imputati al conto economico per competenza.