17 ottobre 2025 – Modello 730/2025 integrativo entro il 27 ottobre

Scaduto il termine del 30 settembre 2025 per l’invio del modello 730, i contribuenti che si accorgono di errori o omissioni possono ancora rimediare.
Se l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, il contribuente a sua scelta può: presentare entro il 27 ottobre 2025 (il 25 ottobre è sabato) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato ad un intermediario, anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata; presentare un modello REDDITI PF 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito occorre necessariamente presentare il modello REDDITI PF 2025, entro: il 31 ottobre 2025 (correttiva nei termini); il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa).
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 27 ottobre 2025 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio – o di averli forniti in modo inesatto – sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 27 ottobre 2025 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.