Con il decreto del 27 giugno 2025 sono state definite le regole attuative dell’articolo 14 del D.Lgs. 192/2024, relativo alla riforma di IRPEF e IRES.
La norma consente di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
L’affrancamento può essere effettuato anche parzialmente, sia limitatamente ad alcune riserve sia a una porzione di esse.
L’operazione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi che contiene i dati per il calcolo del tributo sostitutivo: in particolare, è decisiva la compilazione del rigo RQ29 del modello Redditi 2025. Il mancato pagamento immediato dell’imposta non invalida l’opzione, purché l’indicazione in dichiarazione sia correttamente effettuata.
L’affrancamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, applicata al saldo attivo di rivalutazione netto (cioè al valore al netto dell’imposta sostitutiva già versata sulla rivalutazione).
L’imposta è liquidata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 e va versata in quattro rate annuali di pari importo, senza interessi: 1ª rata entro il termine del saldo imposte 2024 (es. 30 giugno 2025); 2ª rata entro il saldo imposte 2025 (es. 30 giugno 2026); 3ª rata entro il saldo imposte 2026 (es. 30 giugno 2027); 4ª rata entro il saldo imposte 2027 (es. 30 giugno 2028).
Esempio: Riserva da affrancare €500.000 → imposta sostitutiva 10% = €50.000 → 4 rate da €12.500 ciascuna.
Sebbene il decreto non disciplini la possibilità di versamento anticipato, si ritiene ammissibile, in analogia alla circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, l’estinzione anticipata in un’unica soluzione, purché nel rispetto dei termini ordinari di versamento.
L’imposta sostitutiva è indeducibile sia ai fini IRES/IRPEF (art. 99 TUIR) sia ai fini IRAP, poiché non incide sulle voci rilevanti della base imponibile regionale.