Quando le detrazioni fiscali per interventi edilizi vengono fruite nella forma ordinaria, cioè come scomputo dall’imposta lorda in dichiarazione dei redditi per quote annuali, il trasferimento dell’immobile oggetto dei lavori può comportare anche il passaggio delle rate di detrazione non ancora utilizzate.
In particolare, in caso di vendita dell’immobile o di morte del beneficiario, le quote residue della detrazione possono essere trasferite rispettivamente all’acquirente o all’erede, salvo diversa pattuizione espressa nell’atto di trasferimento.
È importante distinguere tale ipotesi dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito previsto dall’art. 121 del DL 34/2020, dove la detrazione si “trasforma” in un credito d’imposta cedibile e utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Nel trasferimento della detrazione, invece, il beneficio fiscale prosegue semplicemente in capo al nuovo titolare dell’immobile.
La disciplina è contenuta: nell’art. 16-bis, comma 8, del TUIR, per il “bonus casa” (interventi di recupero edilizio); nell’art. 9, comma 1, del DM 6 agosto 2020 (“Requisiti”), per l’ecobonus (riqualificazione energetica).
L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (circ. n. 24/2020, circ. n. 17/2023, principio di diritto n. 7/2025) che le stesse regole si applicano anche al superbonus e al sismabonus ordinario di cui all’art. 16 del DL 63/2013.
Con la risposta a interpello n. 242 del 15 settembre 2025, l’Agenzia ha confermato che anche le detrazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati da imprese costruttrici e poi “trasferiti” all’acquirente rientrano nel meccanismo di subentro previsto dall’art. 16-bis, comma 8, del TUIR.
In sintesi, in caso di cessione o donazione dell’immobile agevolato, se l’atto non prevede diversamente, le detrazioni fiscali non ancora fruite si trasferiscono automaticamente all’acquirente o al donatario, che continuerà a beneficiarne nei periodi d’imposta successivi.