10 ottobre 2025 – Polizze vita tassate sulla parte finanziaria

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha modificato in modo rilevante il regime fiscale dei redditi di capitale derivanti da polizze vita, limitando l’esenzione IRPEF prevista dall’art. 34 del DPR 601/73 alle assicurazioni di puro rischio (cioè quelle che coprono esclusivamente il rischio demografico di morte).
Per effetto della norma, l’esenzione si applica solo alle somme percepite a titolo di copertura del rischio di morte, mentre la parte che rappresenta un rendimento finanziario costituisce reddito di capitale imponibile, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/2016 e la risoluzione n. 76/2016, ha fornito chiarimenti sulle modalità di calcolo della quota imponibile della prestazione assicurativa: la parte tassabile corrisponde alla differenza tra il valore di riscatto della polizza e i premi versati, al netto dei premi destinati alla copertura del rischio morte; qualora non sia possibile determinare con certezza tale ripartizione, le compagnie assicurative devono applicare un criterio proporzionale, individuando la quota riferibile al rendimento finanziario rispetto al totale della prestazione erogata.
In sintesi: Capitale esente da IRPEF → quota riferibile alla copertura del rischio morte; Capitale imponibile → quota riferibile al rendimento finanziario dell’investimento.
La normativa distingue quindi in modo netto la finalità assicurativa (copertura di un rischio) dalla finalità finanziaria (accumulo di rendimento), con impatti fiscali diversi per i beneficiari delle polizze vita in caso di decesso dell’assicurato.