Con la Risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24 e F24 Enti Pubblici (F24 EP), delle somme dovute dai sostituti d’imposta a seguito del recupero del credito per trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione.
La misura si inserisce nel quadro normativo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, che disciplina il riconoscimento del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati.
Il trattamento integrativo, introdotto per sostenere il reddito dei lavoratori, viene riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta, che possono compensare il credito maturato ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.
In caso di compensazioni indebite, totali o parziali, l’Agenzia delle Entrate procede con atto di recupero ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 600/1973, richiedendo il versamento delle somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni.
Per consentire la corretta gestione dei versamenti, la Risoluzione n. 51/E ha istituito i seguenti codici per il modello F24: “7909” – Recupero del credito per trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione dai sostituti d’imposta, comprensivo di interessi (controllo sostanziale); “7910” – Recupero del credito per trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione dai sostituti d’imposta – sanzione (controllo sostanziale).
Per il modello F24 Enti Pubblici (F24 EP): “700E” – Recupero del credito per trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione, comprensivo di interessi; “701E” – Recupero del credito per trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione – sanzione.
Nella compilazione dei modelli, i codici vanno indicati nella sezione “Erario”, con i campi “codice ufficio” e “codice atto” riportati nel provvedimento notificato.
L’anno di riferimento deve corrispondere a quello in cui è avvenuta l’indebita compensazione.
Ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 600/1973, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine previsto per la presentazione del ricorso.
In questa fase non è ammesso l’utilizzo della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari legati al recupero dei crediti indebitamente fruiti.