7 ottobre 2025 – Conferimento di partecipazioni in società holding: profili fiscali e limiti statutari

Una persona fisica che intenda passare da una partecipazione diretta in una società a una partecipazione indiretta, tramite una propria società holding (già esistente o di nuova costituzione), può realizzare l’operazione conferendo la partecipazione nella società holding stessa.
Si tratta, in pratica, del trasferimento della partecipazione detenuta personalmente alla propria società holding, con l’obiettivo di riorganizzare la struttura societaria e accentrare la gestione delle partecipazioni.
Sotto il profilo fiscale, il conferimento di partecipazioni è considerato un’operazione realizzativa: in capo alla persona fisica che conferisce può generarsi una plusvalenza imponibile (o una minusvalenza deducibile), ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
La plusvalenza viene determinata confrontando: il valore normale della partecipazione conferita (art. 9 del TUIR), e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta dal conferente.
In presenza dei requisiti previsti, il conferente può tuttavia beneficiare del regime del “realizzo controllato”, che consente di contenere l’imposizione fiscale sull’operazione.
In tal caso, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si considera il valore normale, ma il valore contabile attribuito alla partecipazione nella società conferitaria (la holding).
Il regime si applica ai sensi dell’art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR, nei seguenti casi: quando, per effetto del conferimento, la holding acquisisce o incrementa il controllo di diritto sulla società conferita; oppure quando la partecipazione conferita rappresenta almeno il 20% dei diritti di voto (2% se la società è quotata) o almeno il 25% del capitale sociale (5% se quotata).
Prima di procedere al conferimento, è opportuno verificare se lo statuto della società le cui partecipazioni vengono conferite contenga limitazioni alla circolazione delle quote o azioni, o diritti di prelazione a favore degli altri soci.
La giurisprudenza (tra cui Tribunale di Milano, sentenza 10 giugno 2016 n. 7232) ha chiarito che tali clausole rappresentano eccezioni al principio generale di libera trasferibilità delle partecipazioni e, pertanto, devono essere interpretate in senso restrittivo.
In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza n. 5507 del 21 marzo 2016) ha stabilito che, salvo diversa previsione statutaria, il diritto di prelazione non si applica nel caso in cui un socio conferisca le proprie partecipazioni in una società interamente posseduta o controllata da lui stesso.
Pertanto, se lo statuto non prevede espressamente la prelazione, il conferimento alla propria holding può ritenersi liberamente effettuabile, senza obbligo di offerta preventiva agli altri soci.