Con l’introduzione del nuovo art. 16-ter del TUIR, dal 1° gennaio 2025 è previsto un limite massimo alle spese che danno diritto alle detrazioni per oneri (ex art. 15 TUIR).
La norma riguarda i contribuenti con reddito complessivo: superiore a 75.000 euro, per i quali si applica un primo livello di riduzione; superiore a 100.000 euro, per i quali il tetto massimo di spese detraibili è ulteriormente ridotto.
Per questo motivo, nella gestione familiare delle spese detraibili (es. spese dei figli a carico), può essere più conveniente attribuire i costi al coniuge con reddito inferiore a 75.000 euro.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 6/E del 2025), all’interno del massimale di spesa il contribuente può scegliere liberamente quali oneri considerare, privilegiando quelli con percentuale di detrazione più alta.
Esempi di aliquote applicabili: 50% per ristrutturazioni edilizie sull’abitazione principale; 36% per ristrutturazioni su abitazioni secondarie; 30% per liberalità verso Onlus o enti iscritti al RUNTS; 35% per liberalità verso ODV.
Il nuovo tetto alle detrazioni rende fondamentale una pianificazione attenta delle spese familiari: la scelta di chi le sostiene e quali tipologie includere può incidere in maniera significativa sul risparmio fiscale.