9 settembre 2025 – Fringe benefit auto aziendali: chiarimenti sugli optional a carico dei dipendenti

Con la risposta n. 233/2025 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli optional scelti e pagati dai dipendenti sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo non riducono il valore imponibile del fringe benefit, calcolato in via forfettaria secondo le tabelle ACI.
Le somme versate dai lavoratori per tali optional non possono quindi essere sottratte dal valore del benefit: si configurano come semplici trattenute sul netto in busta paga, senza alcun impatto sulla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
In base all’art. 51 TUIR, il reddito di lavoro dipendente comprende in tassazione tutti i valori connessi al rapporto di lavoro. Per i veicoli concessi in uso promiscuo è prevista una deroga: il valore imponibile viene determinato forfettariamente, assumendo il costo chilometrico ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al netto di eventuali contributi richiesti al dipendente per l’uso personale del veicolo.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove percentuali di abbattimento: 50% del valore ACI per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025; riduzione al 20% per veicoli ibridi plug-in; riduzione al 10% per veicoli elettrici a batteria.
Restano invece applicabili le regole previgenti per le assegnazioni effettuate nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025.
Secondo l’Agenzia, la clausola “al netto delle somme trattenute” riguarda unicamente i contributi richiesti al dipendente per l’utilizzo personale dell’auto. Non si estende invece a spese sostenute per optional, box auto, infrastrutture di ricarica o altri servizi collegati, che devono essere valutati separatamente come fringe benefit autonomi.
In conclusione, il costo degli optional scelti dai dipendenti non incide sulla determinazione del benefit auto: le relative somme restano a carico del lavoratore e non riducono l’imponibile fiscale.