Con la risposta a interpello n. 231/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la cessione di un bene ammortizzabile non rientra nel calcolo del pro rata di detrazione IVA (art. 19-bis, comma 2, DPR 633/72).
La norma prevede che non concorrono alla formazione del pro rata: le cessioni di beni ammortizzabili; i passaggi interni ex art. 36, comma 6, DPR 633/72; alcune operazioni esenti quando non costituiscono oggetto tipico dell’attività.
La ratio è quella di evitare che operazioni occasionali alterino il significato reale del pro rata, che deve rappresentare l’attività ordinaria del contribuente.
Nella risposta, l’Agenzia ha sottolineato che se la società non svolge attività di compravendita immobiliare, la cessione dell’immobile rappresenta un’operazione residuale e non abituale rispetto alla gestione tipica.
Pertanto, la cessione dell’immobile – qualificato contabilmente come bene ammortizzabile – resta esclusa dal pro rata.
Nonostante il recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 1362/2024), che ha definito beni ammortizzabili quelli destinati all’attività d’impresa per un periodo medio-lungo, l’Agenzia nella risposta n. 231/2025 non ha richiamato tale nozione. La stessa definizione è stata però valorizzata in successive pronunce (Cass. n. 16664/2025), anche in materia di pro rata.