Tutti i lavori effettuati su abitazioni singole o su parti comuni di edifici, finalizzati a prevenire furti, aggressioni o altri atti illeciti, possono beneficiare della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio dall’art. 16-bis del TUIR (c.d. bonus sicurezza).
Rientrano tra le spese agevolabili, a titolo esemplificativo: l’installazione o la sostituzione di cancelli, grate, porte blindate, serrature, spioncini; l’installazione di sistemi di allarme, videocamere, vetri antisfondamento, saracinesche o tapparelle blindate; il montaggio di casseforti a muro o di impianti di videosorveglianza collegati con centri di vigilanza.
Restano invece esclusi dal beneficio i costi sostenuti per servizi di vigilanza (es. contratti con istituti di sorveglianza privata), in quanto non riguardano interventi su edifici “esistenti”.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, la detrazione spetta con aliquote differenziate in base all’anno di spesa e alla destinazione dell’immobile: 50% per le spese 2025 su abitazione principale; 36% per le spese 2026 e 2027 sulla stessa abitazione principale; 36% per le spese 2025 su altri immobili; 30% per le spese 2026 e 2027 su altri immobili.
Il limite massimo di spesa agevolabile resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze) fino al 31 dicembre 2027.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino: la causale del versamento (indicando l’art. 16-bis del TUIR); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che ha eseguito i lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione non viene meno se il soggetto che effettua materialmente il bonifico non coincide con il beneficiario indicato, purché il bonifico contenga tutti gli elementi richiesti dalla norma.