L’ormai prossima entrata in vigore dell’OIC 34 dedicato ai ricavi, prevista per il 1° gennaio 2024, rende urgenti una serie di attività per professionisti e imprese.
Se da un lato le novità riguarderanno maggiormente le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, i cui contratti sono più articolati e complessi, dall’altro lato non poche imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata potranno essere chiamate a modificare il modus operandi dal punto di vista contabile.
Per prima cosa, potrà essere necessaria un’attività di screening della propria clientela, al fine di individuare i clienti potenzialmente impattati dalle novità.
Dopo aver individuato i clienti che potrebbero essere interessati dalle novità, sarà necessario richiedere loro i contratti di vendita.
Successivamente, bisognerà analizzare in dettaglio i singoli contratti e le clausole in essi contenute per capire, ad esempio, se si pone l’esigenza di raggruppamento di contratti, qual è il prezzo complessivo del contratto, se sono previsti corrispettivi variabili, quali sono le cosiddette unità elementari di contabilizzazione e così via.
In alcuni casi, i contratti potrebbero non essere sufficientemente chiari e si dovrà valutare se chiedere l’intervento di un legale specializzato in contrattualistica. In assenza di contratto scritto, si potrà valutare la formalizzazione del contratto.
Tutte queste attività sono strumentali al perseguimento di più obiettivi: ridurre la discrezionalità interpretativa e, conseguentemente, anche il rischio di liti con la clientela, così come ridurre il rischio di contestazioni di natura fiscale, non appena sarà disciplinata la disciplina fiscale delle nuove regole, o nei confronti del revisore legale. È infatti da evitare la situazione per la quale, a fronte di contratti non chiari, il revisore possa ritenere il ricavo non conseguito e richiederne l’iscrizione nell’esercizio successivo.
Potranno presentarsi casi dubbi. In simili situazioni, una soluzione consigliabile è quella di predisporre e approvare una policy contabile aziendale. In questo modo, l’azienda si tutela da eventuali future contestazioni, potendo dimostrare che i comportamenti adottati non derivano da decisioni prese sulla base delle esigenze del momento.
Nel valutare poi il comportamento contabile da adottare, non va dimenticato il principio di rilevanza, che vale sia per il bilancio abbreviato, sia per i bilanci ordinari.
Per quanto riguarda la prima applicazione del principio contabile, è consentita (e consigliabile) l’applicazione prospettica, che rappresenta la modalità meno complessa. In tale caso, le nuove previsioni dell’OIC 34 sono da applicare soltanto ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2024.