9 novembre 2023 – Niente tassazione sulla penale: basta quella sul contratto

La clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l’imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita: la tassazione del contratto in cui è presente la penale “assorbe” pertanto la rilevanza tributaria della clausola penale. È questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione n. 30983 del 7 novembre 2023.
In tale pronuncia si afferma, dunque, che la penale si sottrae all’applicazione della norma di cui al primo comma dell’articolo 21 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma, tutte le disposizioni contenute in un contratto sono suscettibili di autonoma tassazione.
La penale si presta pertanto a essere osservata in base al secondo comma, secondo il quale la pluralità delle disposizioni contenute in un atto genera una sola tassazione (che è quella afferente alla disposizione dalla quale deriva l’imposta più elevata) quando dette disposizioni «derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre».
In altre parole, la penale, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, è da considerare unitariamente rispetto al contratto nel quale viene contemplata, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di un eventuale inadempimento, l’obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato direttamente dalla legge.
La prestazione prefigurata nella caparra e tutte le altre prestazioni originate dal contratto sono infatti riconducibili a un’unica causa, dato che il legislatore ha concesso alle parti di un contratto di inserire la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del contratto.
In sostanza, non potendo affermarsi che la penale e le altre clausole del contratto all’interno del quale la penale è stata inserita siano rette da cause diverse e separabili, ne discende la conseguenza di doverle considerare tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre e, quindi, tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all’imposizione più onerosa.