9 aprile 2024 – Detrazione Irpef per acquisto di immobili ristrutturati

Il Governo ha messo in atto un’ulteriore stretta” per i bonus edilizi “azzerando” quasi del tutto la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Tuttavia, il sistema offre ancora delle agevolazioni fiscali interessanti che possono essere utilizzate nella forma della detrazione d’’imposta. In alcuni casi il risparmio fiscale può essere anche notevole.
L’Agenzia delle Entrate continua così a fornire ulteriori chiarimenti sul tema e risultano essere estremamente interessanti le indicazioni che consentano a due soggetti di fruire di diverse tipologie di detrazioni, per interventi effettuati sul medesimo edificio.
Una tipologia di detrazione poco nota e non molto utilizzata è quella relativa all’acquisto di immobili ristrutturati. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 16-bis, comma 3 del TUIR. La disposizione citata prevede la possibilità di fruire di una detrazione del 50 per cento fino ad un massimale di 96.000 euro “nel caso di interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.
La detrazione spetta all’acquirente o all’assegnatario in misura pari al 50 per cento del 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto pubblico. In pratica l’agevolazione non viene calcolata sulla spesa sostenuta per la ristrutturazione, ma sul prezzo di acquisto. Dal 1° gennaio 2025, fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe il beneficio fiscale diminuirà al 36 per cento con un massimale di spesa di 48.000 euro.
Questa agevolazione può essere fatta valere dall’acquirente anche se l’impresa ristrutturatrice, che ha effettuato i lavori edilizi, intende fruire con riferimento al medesimo intervento e ai fini Ires, della detrazione per efficientamento energetico e per le misure antisismiche di cui agli art. 14 e 16 del D.L. n.63/2013. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 437 del 24 giugno 2021.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto chiarito in precedenza con la Risoluzione n. 34/E del 2020, in merito al fatto che tali bonus spettano anche ai titolari di reddito d’impresa ed a prescindere dalla qualificazione dell’immobile oggetto dei lavori come “strumentale” o “patrimoniale”.
La compatibilità dei bonus è giustificata dal fatto che i predetti benefici, oltre ad essere rivolti a soggetti diversi, hanno differenti basi di calcolo. Infatti, l’ecobonus e il sismabonus sono applicati sui costi analiticamente riferibili agli interventi energetici e antisismici. Invece, il bonus relativo all’acquisto delle unità immobiliari ristrutturate è commisurato al prezzo di vendita dell’abitazione che, oltre al costo di recupero, è influenzato anche da altri fattori, quali il luogo di ubicazione dell’immobile, l’andamento del mercato, la misura e la tipologia dell’immobile, etc.
Tale indicazione dell’Amministrazione finanziaria si aggiunge a quella fornita nella Risposta n. 70/E del 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate, accogliendo la tesi dell’ANCE, aveva ammesso la compatibilità tra l’ecobonus spettante ad un’impresa di costruzione che demoliva e ricostruiva un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, ed il c.d. Sismabonus acquisti del 110 per cento spettante alle persone fisiche acquirenti delle nuove unità abitative e ricostruite con criteri antisismici.
L’Agenzia delle Entrate non lo afferma espressamente, ma l’impresa ristrutturatrice per beneficiare delle detrazioni che si pongono su piani diversi dovrà manifestare nell’atto di compravendita la volontà di trattenere a sé i benefici fiscali che diversamente dovrebbero trasferirsi automaticamente al soggetto acquirente.