9 aprile 2024 – Contributi per la capitalizzazione delle PMI che realizzano programmi d’investimento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 80 del 05-04-2024) il decreto n. 43/2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), relativo al Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma d’investimento.
Detto Regolamento, entrerà in vigore il 20 aprile 2024 e, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 34/2019, è finalizzato all’incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l’incremento dell’ammontare del contributo a fronte d’investimenti previsti dal decreto del 22 aprile 2022.
Il Regolamento definisce, altresì, i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al D.L. n. 34/2019, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.
Le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo ammontano a 80.000.000,00 di euro.
Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto 22 aprile 2022 e dei seguenti ulteriori requisiti: sono costituite in forma di società di capitali; non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza d’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per il reato di cui all’articolo 2632 Codice Civile.
Non possono beneficiare delle agevolazioni, invece, le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa, ai sensi della disciplina antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Il Regolamento in commento definisce anche le caratteristiche dell’aumento di capitale stabilendo che, entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve aver deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento.
L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
A pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale dev’essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo.
Entro il menzionato termine, inoltre, la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
A fronte dell’aumento di capitale suddetto, il contributo sarà incrementato: al 5% per le micro e piccole imprese; al 3,575% per le medie imprese.
Il Regolamento disciplina la fase della presentazione della domanda in caso di aumento di capitale: la PMI che abbia deliberato l’aumento di capitale, deve presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, il quale sarà emanato entro il 1° luglio 2024 e fornirà anche le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa sarà tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Regolamento in commento.
Come specifica il Regolamento in esame, con la presentazione della domanda, la PMI s’impegna, di fatto, alla sottoscrizione ed al versamento dell’aumento di capitale.
A pena d’improcedibilità della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l’avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
Viene, altresì, stabilito che, qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria d’accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green, di cui all’articolo 11 del decreto 22 aprile 2022. In tal caso, quindi, l’impresa dovrà presentare una nuova domanda.
Il Regolamento in commento disciplina, altresì, la fase della concessione ed erogazione del contributo, nonché i relativi controlli effettuati dal MIMIT e, come anticipato in premessa, l’eventuale revoca dello stesso.