Con il messaggio n. 3901/2023, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni introdotte dal DM 29 settembre 2023, con cui è stata adeguata la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali alle novità in materia di ammortizzatori sociali previste dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Si evidenzia che in seguito a tale adeguamento il Fondo è ora riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali, che fanno parte di settori non coperti da CIGO e CIGS e che occupano almeno un dipendente (anziché più di 5 dipendenti, come da disciplina previgente). Di conseguenza, anche questi datori di lavoro possono richiedere al medesimo Fondo la prestazione di assegno di integrazione salariale con causali ordinarie e straordinarie, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre (data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).
Pertanto, dal periodo di paga novembre 2023, i predetti datori di lavoro, non più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, dovranno versare il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (due terzi a carico azienda e un terzo a carico del lavoratore), mentre per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta altresì invariato per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65%.
Infine, l’INPS comunica che nel contempo sarà rimosso il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le novità in materia.