8 febbraio 2024 – Per Odv e Aps niente liquidazioni periodiche ed esonero dalla dichiarazione

Per Odv e Aps che adottano il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014 scattano precisi adempimenti.
In linea con quanto previsto dall’agenzia delle Entrate con la Circolare 5/2022, le realtà associative dotate di tale qualifica saranno tenute ad emettere fattura senza addebitare l’Iva in via di rivalsa e non potranno detrarre l’Iva sulle fatture di acquisto.
Peraltro, Odv e Aps saranno esonerate dagli obblighi di versamento dell’Iva, di presentazione della dichiarazione Iva e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche nonché ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Seppur la normativa preveda degli adempimenti semplificati, le Odv e le Aps con ricavi commerciali annui non superiori a 65mila euro dovranno provvedere a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché a certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti.
A tal proposito, vale la pena evidenziare come la certificazione dei corrispettivi specifici dovrà avvenire con modalità telematiche, così come l’emissione delle fatture elettroniche.
Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle operazioni intracomunitarie, continuano a trovare applicazione le norme relative al reverse charge con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cfr. Circ. 14/2015). Lo stesso vale per quello domestico (Circ. 32/E del 2023) con la conseguenza che dovrà essere emessa fattura senza Iva con annotazione «inversione contabile».
Diverso il caso in cui le attività siano rese a soggetti privati. In questo caso, sarà emessa una normale fattura senza esposizione dell’Iva, specificando in fattura l’applicazione del regime forfettario. Per le importazioni e le esportazioni, nel solo caso in cui gli acquisti e le cessioni vengano effettuati direttamente dall’ente, vale la non imponibilità Iva.
Resta, tuttavia, da sciogliere il nodo legato alla possibilità di opzionare il suddetto regime. Come evidenziato, sulla base di un’interpretazione sistematica della norma, il regime fiscale previsto ai soli fini Iva per Odv e Aps potrebbe essere opzionabile. Tali realtà, pertanto, potrebbero adottare un comportamento idoneo al regime fiscale stesso dall’inizio dell’anno oltre che, per mera formalità, compilare il quadro VO nella prima dichiarazione dei redditi successiva all’opzione stessa. Un aspetto da chiarire da parte dell’Agenzia di entrate in un documento di prassi ad hoc.