8 aprile 2024 – Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia con status AEO

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 9 pubblicata in data 5 aprile 2024, ha fornito importanti chiarimenti sull’ottenimento dell’autorizzazione AEO (operatore economico autorizzato), descrivendo, in maniera organica, le procedure e le modalità applicative previste dalla normativa doganale unionale.
Tra gli scopi principali della nuova circolare (che abroga la precedente circ. n. 36/2007) rientra il fornire, agli uffici territoriali, istruzioni operative affinché sia assicurata uniformità procedurale, omogeneità e armonizzazione di trattamento dei soggetti AEO in tutto il territorio nazionale.
Si ricorda che il concetto di AEO si fonda sul rapporto di partenariato, introdotto dall’Organizzazione Mondiale delle Dogana (WCO), fra dogane e imprese con l’obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento.
L’ottenimento dello status di AEO conferisce all’operatore economico un riconoscimento di affidabilità, che gli consente di avvalersi di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori.
Possono essere concesse, ai sensi dell’art. 38 § 2 del reg. Ue 952/2013 (CDU) due tipologie di autorizzazione: AEOC (semplificazioni doganali) e AEOS (sicurezza), le quali possono essere tra loro cumulate, dando luogo all’autorizzazione AEOF (Full).
Sotto il profilo soggettivo, possono presentare l’istanza le società che svolgono attività disciplinate dalla normativa doganale, quali, a titolo esemplificativo, i produttori, gli importatori e gli esportatori, i cantieri navali, i vettori e gli spedizionieri.
La circolare in esame specifica e riassume in maniera chiara, anche alla luce del nuovo codice doganale, i benefici concessi all’AEO, distinguendo tra vantaggi diretti e indiretti.
Tra i primi vi rientrano l’accesso agevolato alle semplificazioni doganali, minori controlli fisici e documentali sulla merce, notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici e doganali, nonché la possibilità di chiedere un luogo specifico per le verifiche e il riconoscimento reciproco con i Paesi terzi, per i titolari di AEOS.
Importanti sono anche i benefici indiretti, non espressamente previsti dalla normativa unionale, ma ricordati dall’Agenzia delle Dogane, tra cui: l’identificazione come partner commerciale sicuro, migliori relazioni con le altre autorità pubbliche, riduzione dei costi di ispezione dei fornitori e tempistiche ridotte nelle spedizioni.
La circolare elenca altresì le ulteriori semplificazioni in ambito nazionale, quali la procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia (Ret Relief), la facilitazione nel rilascio dei certificati di circolazione Eur.1, Eur.Med e A.TR, nonché le agevolazioni ai fini dell’introduzione di unità da diporto non unionale da sottoporre a lavori di manutenzione e refitting.
Di particolare rilievo sono i chiarimenti relativi al requisito dell’assenza di violazioni gravi o ripetute e di precedenti di reati gravi.
È stato chiarito, innanzitutto, che, in presenza di infrazioni doganali e/o fiscali, l’arco temporale da prendere in considerazione è di tre anni dal momento in cui l’illecito è stato commesso, mentre non sono previsti limiti temporali per i reati gravi.
Con riferimento alle prime, gli uffici devono considerare “violazioni gravi o ripetute” quelle di carattere amministrativo che per la loro natura, entità o frequenza compromettono il rapporto di fiducia con le Amministrazioni fiscali.
Per quanto riguarda i reati gravi, nell’allegato A, tabella 1, sono indicati i casi particolari in cui la presenza di una sentenza di condanna non è ostativa al rilascio o al mantenimento dello status AEO (es. riabilitazione, amnistia propria, prescrizione del reato, oblazione, etc.).
Impediscono, invece, la concessione dell’autorizzazione AEO i delitti non colposi attinenti all’attività economica dell’operatore, quali quelli di natura tributaria, finanziaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione o commessi con finalità di terrorismo – anche internazionale – e di eversione dell’ordine costituzionale, quelli previsti dal codice civile in materia societaria e quelli previsti dal libro secondo del codice penale o da altre leggi penali per i quali sia prevista la pena, nel massimo edittale, uguale o superiore a 5 anni di reclusione.
È stato, pertanto, chiarito che non rilevano i reati commessi dalle persone fisiche in relazione alla propria sfera personale e, salvo eccezioni particolari, i delitti colposi in materia di infortunio sul luogo di lavoro.