7 settembre 2023 – Ravvedimento per l’omessa dichiarazione IMU entro il 28 settembre

Lo scorso 30 giugno è scaduto il termine per presentare, ove previsto, le dichiarazioni IMU “ordinarie” di cui all’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 relative agli anni 2021 e 2022. Nel medesimo termine, inoltre, gli enti non commerciali possessori di almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 dovevano presentare le dichiarazioni IMU ENC sia per il 2021 che per il 2022.
Il contribuente che, pur essendovi tenuto, ha omesso di trasmettere entro il citato termine la dichiarazione IMU o IMU ENC per gli anni 2021 o 2022, può assolvere l’adempimento presentando la dichiarazione entro il 28 settembre 2023 avvalendosi del ravvedimento operoso, in forza del quale la dichiarazione omessa può essere presentata entro 90 giorni dal termine ordinario previsto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 427/97 (fermo restando, per i tributi locali, l’impossibilità di ravvedersi in caso di avvio di un controllo fiscale). Una volta decorsi 90 giorni da detto termine, non pare più possibile avvalersi del ravvedimento, salvo previsioni specifiche nel regolamento comunale.
Peraltro, configura un’ipotesi di omessa dichiarazione anche la mancata indicazione di un singolo immobile nella dichiarazione IMU comunque presentata: pure in tale ipotesi vale dunque il termine per ravvedersi del 28 settembre.