Contrariamente a quanto sostenuto dalla costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’asseverazione “preventiva” (Allegato B) di efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico poteva considerarsi depositata tempestivamente se il deposito avveniva prima dell’avvio dei lavori (anziché contestualmente al deposito della richiesta di titolo edilizio) anche nel caso di richieste di titolo edilizio depositate prima del 16 gennaio 2020.
È quanto deciso dalla C.G.T. I grado di Forlì, sentenza 24 luglio 2024 n. 114/1/2024, esprimendo dunque una posizione difforme da quella dell’Agenzia delle Entrate.
L’asseverazione in argomento, che deve essere redatta dai tecnici individuati dal comma 2 dell’art. 3 del DM 58/2017, deve asseverare la classe di rischio sismico dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato (comma 2 dell’art. 3 del DM 58/2017), ma, nel caso in cui gli interventi di miglioramento sismico possano essere agevolati con il superbonus deve anche attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (lett. b) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DM 58/2017, l’asseverazione “preventiva”, unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l’asseverazione si riferisce, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire “al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
L’inciso “tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori” è stato aggiunto in sede di riformulazione del comma 3 dell’art. 3 del DM 58/2017 a cura dell’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 9 gennaio 2020 n. 24.
Successivamente alle novità introdotte dal DM 24/2020, pertanto, è parso fin da subito pacifico che l’asseverazione possa considerarsi tempestivamente presentata anche se viene allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire in un momento successivo a quello di deposito della SCIA o della richiesta di PdC, ma antecedente a quello di inizio dei lavori.
Questa maggiore “flessibilità”, tuttavia, secondo l’Amministrazione finanziaria non varrebbe con riguardo ai titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020, ossia prima della data di entrata in vigore del DM 9 gennaio 2020, con la conseguenza che per le segnalazioni certificate di inizio attività o le richieste di permesso di costruire presentate fino al 15 gennaio 2020 allo sportello unico competente, di cui all’art. 5 del citato DPR 380/2001, l’eventuale mancata allegazione dell’asseverazione continuerebbe a comportare la tardività della medesima (con tutte le conseguenze che da tale tardività discendono), ivi compreso il caso in cui venga presentata prima dell’inizio dei lavori.
In verità, questa complessiva impostazione dell’Agenzia delle Entrate è sempre parsa alquanto discutibile anche in ragione del fatto che la ratio della modifica apportata dal DM 9 gennaio 2020 al comma 3 dell’art. 3 del DM 58/2017 risiede proprio nella volontà di dissipare i dubbi determinati da una formulazione normativa che non teneva conto di una fisiologica prassi operativa tale per cui accade sovente che il progetto strutturale e l’asseverazione ad essa relativa vengano depositati presso lo Sportello unico edilizio del competente Comune non già contestualmente alla presentazione della SCIA o della richiesta di PdC, bensì successivamente al rilascio, da parte dell’ufficio del Genio civile della competente Regione, del nulla osta sul progetto strutturale cui la SCIA o lo stesso PdC restano subordinati ai fini della possibilità di avviare concretamente le opere, ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001.
Anche le Linee guida della Commissione istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (febbraio 2021 n. 6) evidenziano, nella risposta al Quesito 2, che “l’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell’inizio dei lavori”.
Contro la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, quindi, si pone anche la C.G.T. I di Forlì con la sentenza n. 114/1/2024 nella quale viene evidenziato che “esaminando con attenzione il DM 24/2020, risulta chiaramente che il Decreto non ha introdotto un’organica disciplina difforme dalla precedente, ma si è limitato a esplicitarne alcuni punti, come si arguisce anche dalle sue premesse; le sue disposizioni vanno perciò inquadrate non tanto nell’ambito delle novità disciplinari, quanto piuttosto in quello della interpretazione autentica (e pertanto con effetto retroattivo) delle previsioni esistenti, il che conferma quanto in precedenza concluso”.