7 novembre 2025 – Nelle polizze vita, nomina dei beneficiari da valutare

L’assicurazione sulla vita è il contratto con cui l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento legato alla vita umana (artt. 1882 e 1919 c.c.).
È valida la stipula in favore di un terzo, che acquista un diritto proprio derivante dal contratto (art. 1920 c.c.), secondo il principio generale dei contratti a favore di terzi (art. 1411 c.c.).
La designazione può essere effettuata anche in favore degli “eredi”, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 11421/2021).
Secondo una recente ordinanza (Cass. n. 5985/2025), se uno dei soggetti indicati come beneficiari è già deceduto al momento della stipula, l’indennizzo si divide in parti uguali tra i superstiti, senza trasmissione “per stirpi”.
Diversamente, se il beneficiario muore dopo la stipula ma prima dell’assicurato (Cass. n. 24951/2023), il diritto al beneficio si trasferisce ai suoi eredi, poiché il diritto è già entrato nel suo patrimonio.
Spesso la designazione del beneficiario ha natura liberale. In tal caso, ai fini delle azioni di riduzione o di collazione, si deve considerare il valore dei premi versati, non quello dell’indennizzo (art. 1923, comma 2, c.c.).
La collazione (art. 737 c.c.) impone infatti agli eredi coniuge o discendenti di imputare alla propria quota ereditaria quanto ricevuto in vita dal defunto. Pertanto, se il beneficiario della polizza è anche erede, dovrà ripartire il valore dei premi con gli altri coeredi, salvo che sia stato espressamente dispensato.
In conclusione, la scelta del beneficiario – soprattutto se coincide con coniuge o discendenti – deve essere valutata con attenzione, poiché può incidere sulla futura divisione ereditaria.