È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 101 del 02-05-2024) il decreto 18 marzo 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), recante la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici.
Detto decreto, sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023.
Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici in questione, sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR. Tali risorse, sono ripartite annualmente come di seguito riportato: anno 2023: 254.208.175 euro; anno 2024: 98.951.450 euro.
Per l’attuazione dell’intervento agevolativo, il MASE si avvale del soggetto gestore GSE.
Accedono alle agevolazioni in esame, le imprese o i raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell’istanza d’ammissione al beneficio, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell’UE, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all’ambito (ambito provinciale o interprovinciale di cui all’Allegato 2) per il quale è proposta istanza al beneficio.
Come precisa il decreto del MASE in esame, sono ammissibili al beneficio i progetti avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza d’ammissione e che presentano i requisiti elencati analiticamente all’articolo 6 del decreto in commento, quali, ad esempio, quelli che prevedono, per ciascun ambito per il quale è proposta istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito medesimo.
Sono ammissibili al beneficio in questione, le spese, al netto di IVA, per: l’acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti ed i dispositivi per il monitoraggio, per tale voce di costo, si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per stazione di ricarica; i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica di cui alla lett. a); le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi ed i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lett. a).
Le agevolazioni in questione sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità, in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento d’esenzione.
I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso ad un finanziamento d’importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ognuna delle annualità 2023 e 2024, anche nel caso di partecipazione in RTI.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del decreto.
Il Titolo II del decreto in esame, invece, disciplina le procedure ed i criteri di selezione, prevedendo che, le risorse disponibili e riportate in precedenza, sono assegnate all’esito di procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell’Allegato 2 e negli Avvisi pubblici che dovranno essere emanati dal Ministero su proposta del GSE, per la presentazione delle relative proposte progettuali.
Tali Avvisi pubblici, infatti, prevedono procedure di selezione riferite a ciascun ambito o accorpamenti di due o più ambiti e stabiliscono il numero complessivo di stazioni previste per ogni ambito e lotto, il numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun lotto e, conseguentemente, il numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori per ogni ambito, nonché le prescrizioni per il dimensionamento delle proposte progettuali.
Il Titolo III del decreto, infine, disciplina la fase della realizzazione degli interventi e degli adempimenti a carico dei beneficiari/soggetti attuatori.
A tal proposito, è previsto che i soggetti beneficiari/attuatori dovranno garantire l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui risultano aggiudicatari per ciascuna procedura di selezione, entro i termini stabiliti nei medesimi Avvisi pubblici.