7 gennaio 2026 – Per i forfetari la soglia di redditi di lavoro dipendente rimane a 35.000 euro

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato l’innalzamento a 35.000 euro della soglia di redditi da lavoro dipendente e assimilati che consente l’accesso al regime forfetario previsto dalla L. 190/2014. Si tratta di un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, rispetto al limite ordinario di 30.000 euro, già sperimentato lo scorso anno.
In base alla disciplina generale, il regime forfetario è precluso a chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente oltre la soglia prevista. Grazie alla modifica introdotta, nel 2026 potranno applicare il regime anche i contribuenti che nel 2025 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro ma non eccedenti i 35.000 euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni richieste dalla normativa.
L’innalzamento della soglia ha però carattere temporaneo, essendo previsto solo per il 2025 e il 2026. In mancanza di ulteriori interventi legislativi, dal periodo d’imposta 2027 il limite tornerà quindi a 30.000 euro.
Ai fini del calcolo della soglia, occorre considerare i redditi di lavoro dipendente, di pensione e quelli assimilati secondo i criteri ordinari del TUIR. In particolare, rilevano le somme effettivamente percepite nell’anno secondo il principio di cassa (compreso il c.d. “cassa allargata”), mentre restano esclusi i valori espressamente non imponibili, come i contributi previdenziali e assistenziali. Operativamente, il riferimento è ai dati indicati nella Certificazione Unica, nei campi da 1 a 4 della sezione “Dati fiscali”.
Nel tempo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali componenti reddituali debbano o meno essere considerate. Sono esclusi dal computo, ad esempio, gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, poiché non rappresentano redditi percepiti in via ordinaria. Al contrario, concorrono al raggiungimento della soglia i premi di risultato, anche se tassati con imposta sostitutiva, e i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, a prescindere dalla residenza del lavoratore.
Un’ulteriore rilevante eccezione riguarda il caso di cessazione del rapporto di lavoro. La normativa prevede infatti che la soglia non debba essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, con l’obiettivo di favorire chi si trova senza occupazione e senza pensione. Tale esonero opera solo se la cessazione è avvenuta nel 2025, per l’accesso al forfetario nel 2026.
La verifica del limite resta invece necessaria se il contribuente percepisce redditi di pensione oppure se, dopo la cessazione, ha avviato un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. In questi casi, i relativi redditi continuano a rilevare autonomamente ai fini del superamento della soglia.