7 gennaio 2026 – Buoni pasto elettronici non imponibili fino a 10 euro

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha innalzato il limite di non imponibilità dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro giornalieri, modificando l’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR. Rimane invece invariata la disciplina dei buoni pasto cartacei, per i quali il limite di esenzione continua a essere fissato a 4 euro al giorno.
Di conseguenza, dal punto di vista fiscale, le prestazioni sostitutive della mensa non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite giornaliero di 4 euro, elevato a 10 euro nel caso di buoni pasto erogati in forma elettronica. L’aumento riguarda esclusivamente questi ultimi, mentre per i buoni cartacei non si registrano novità.
In assenza di una decorrenza espressamente indicata dal legislatore, le nuove soglie si ritiene trovino applicazione dal 1° gennaio 2026, mentre fino al 31 dicembre 2025 restano validi i precedenti limiti (4 euro per i buoni cartacei e 8 euro per quelli elettronici). Ai fini dell’individuazione del limite applicabile, dovrebbe rilevare la data di assegnazione del buono, in coerenza con il principio secondo cui il reddito si considera percepito quando entra nella disponibilità del lavoratore.
Resta tuttavia operante il principio di cassa allargato, per effetto del quale i buoni pasto maturati nel 2025 ma assegnati entro il 12 gennaio 2026 si considerano fiscalmente percepiti nel 2025. In tali casi, continua quindi ad applicarsi il “vecchio” limite di esenzione, pari a 8 euro per i buoni elettronici.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il rispetto dei limiti di esenzione deve essere verificato con riferimento al valore nominale dei buoni erogati, indipendentemente dal numero di buoni effettivamente utilizzati dal dipendente.
L’eventuale eccedenza rispetto ai limiti giornalieri non beneficia di ulteriori franchigie e concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, tale eccedenza non può essere assorbita nella soglia di esenzione prevista per i fringe benefit dall’art. 51, comma 3 del TUIR.