E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 208 del 05-09-2024) il Decreto del Ministero dell’Economia e finanze avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 (dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024), rilevanti ai fini del Superbonus nella misura del 70 per cento, per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2024. Atteso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che aprirà lo sportello telematico.
L’articolo 1, comma 2, della Legge n. 212 del 2023, al fine di favorire la realizzazione degli interventi agevolati ai fini del Superbonus da parte di una cerchia ristretta di contribuenti “meritevoli”, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto, fino a concorrenza della quota di spesa rimasta a carico dei contribuenti, in relazione agli interventi di carattere condominiale e assimilati di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto Legge n. 34 del 2020, che entro la data del 31 dicembre 2023 riportavano uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, come asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del predetto Decreto Legge n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legge n. 34 del 2020.
Il predetto contributo, in particolare, è riconosciuto su richiesta del contribuente, nella misura massima del 30 percento della spesa sostenuta (nel limite di spesa di 96.000 euro e per una sola unità immobiliare), a favore dei contribuenti persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per i predetti interventi agevolati. Possono accedere al beneficio i soli contribuente con reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del Decreto Legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.
Il contributo, tuttavia, non sarà certo. Qualora le richieste dovessero superare le risorse a disposizione, saranno privilegiati i contribuenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare. Ove, dopo la prima ripartizione, dovessero residuare ulteriori risorse, si applicherà il criterio di riparazione proporzionale e, in ultima istanza, il criterio cronologico.