6 ottobre 2025 – Regime forfettario 2025: deduzione dei contributi, nuove riduzioni INPS e regole con il concordato

Nel regime forfettario, i costi non sono deducibili in modo analitico, ma sono già inclusi nei coefficienti di redditività fissati in base al codice ATECO.
L’unica spesa che può ridurre il reddito imponibile è rappresentata dai contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno, secondo il principio di cassa.
I contribuenti forfettari possono dedurre solo i contributi previdenziali obbligatori versati all’INPS o alle Casse professionali.
Non sono invece deducibili: contributi volontari, somme versate per il riscatto della laurea, contributi a fondi pensione integrativi.
Queste ultime spese restano comunque deducibili dall’IRPEF su altri redditi, ad esempio da lavoro dipendente.
Come previsto dall’art. 1, comma 64 della Legge 190/2014, il reddito forfettario si ottiene applicando ai ricavi o compensi percepiti nell’anno il coefficiente di redditività previsto per la propria attività.
Su tale reddito, al netto dei contributi obbligatori, si applica un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività).
L’imposta sostituisce IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP.
Se i contributi versati superano il reddito forfettario, l’eccedenza può essere dedotta dall’IRPEF su altri redditi (art. 10 TUIR).
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che i contributi obbligatori si indicano nel quadro LM35, e l’eventuale eccedenza in LM49, poi riportata in RP21.
Per gli artigiani e commercianti in regime forfettario, i contributi INPS sono calcolati sul reddito determinato con i coefficienti di redditività.
È possibile usufruire: della riduzione del 35% dei contributi, prevista dal regime agevolato; oppure, dal 2025, della nuova riduzione del 50% per tre anni riservata ai nuovi iscritti alla gestione INPS (Circolare INPS n. 83/2025). Le due agevolazioni non sono cumulabili.
In via eccezionale per il 2025, l’INPS consente ai contribuenti che avevano già chiesto la riduzione del 35% di optare per la nuova riduzione del 50%, se la domanda è stata presentata prima del 24 aprile 2024. L’opzione comporta la disapplicazione del precedente regime contributivo agevolato, ma non preclude la possibilità di riaccedervi in futuro, terminato il triennio.
Per i forfettari che hanno aderito al concordato preventivo biennale, il reddito concordato si determina secondo l’art. 9 del D.Lgs. 13/2024, con un reddito minimo di 2.000 euro.
Le regole sui contributi restano però invariate: si possono dedurre solo quelli obbligatori pagati nell’anno.
I Presidenti delle Casse professionali aderenti ad AdEPP hanno inoltre chiarito che il concordato non modifica gli obblighi contributivi verso le Casse private, che continuano a calcolare i contributi sul reddito effettivo, nel rispetto della loro autonomia gestionale.