6 novembre 2026 – Agevolazioni prima casa: nessuna decadenza se il nuovo immobile viene acquistato all’estero

La vendita dell’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” prima del decorso di cinque anni non comporta necessariamente la perdita delle agevolazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 200, ha chiarito che è possibile conservare il beneficio anche acquistando una nuova abitazione all’estero, purché questa venga destinata a dimora abituale.
In particolare, il contribuente può evitare la decadenza dall’agevolazione a condizione che l’immobile italiano venga venduto entro due anni dall’acquisto della nuova abitazione e che, entro lo stesso termine, quest’ultima venga effettivamente adibita ad abitazione principale.
Il chiarimento riguarda anche i casi in cui il nuovo immobile si trovi al di fuori del territorio nazionale. L’Agenzia riconosce infatti che la possibilità di conservare il beneficio non è subordinata all’ubicazione in Italia della nuova abitazione.
Per dimostrare il rispetto delle condizioni richieste, il contribuente dovrà fornire idonea documentazione attestante sia l’acquisto dell’immobile estero, mediante copia dell’atto notarile, sia la sua effettiva destinazione a dimora abituale, ad esempio attraverso i contratti di fornitura delle utenze domestiche.
La documentazione estera dovrà essere munita di apostille e tradotta in lingua italiana.