6 novembre 2025 – Cessione prima della rivalutazione: via libera per i titoli, stop per i terreni

È ammesso cedere le partecipazioni (azioni o quote) anche prima di completare gli adempimenti necessari alla loro rivalutazione fiscale, cioè il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% e la redazione e giuramento della perizia di stima.
Tale possibilità è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circolari n. 16/E/2005 e n. 47/E/2011), che ha chiarito come la perizia possa essere predisposta anche dopo la cessione, purché entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi, quando il contribuente non si avvale di un intermediario per il calcolo dell’imposta sostitutiva ma la determina direttamente in sede dichiarativa.
Questa flessibilità, però, riguarda solo i titoli partecipativi. Per i terreni, invece, la prassi dell’Agenzia resta più rigida: la perizia giurata deve essere redatta prima della vendita, perché il valore periziato deve comparire nell’atto di cessione (come ribadito dalle circolari n. 15/E/2002, 47/E/2011 e 1/E/2013).
Nonostante ciò, parte della giurisprudenza (Cass. n. 30729/2011 e C.T.R. Torino n. 72/36/2013) ha espresso un orientamento diverso, riconoscendo la validità della rivalutazione anche se la perizia è stata asseverata dopo la vendita, purché entro i termini di legge per il pagamento dell’imposta sostitutiva.
In conclusione, per le partecipazioni i contribuenti dispongono di maggiore flessibilità operativa, potendo effettuare la cessione anche prima della perizia e del versamento, e utilizzare comunque il valore fiscale rideterminato ai fini della tassazione della plusvalenza.