6 maggio 2024 – Assegni periodici per l’ex coniuge deducibili col codice fiscale in dichiarazione

Tra i tanti oneri che possono essere indicati in dichiarazione dei redditi per i quali è possibile beneficiare di detrazioni o di deduzioni fiscali, occorre prestare attenzione alle spese corrisposte all’ex coniuge (lo stesso dovrebbe valere per l’ex partner di un’unione civile).
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c) del TUIR, infatti, sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge (anche se residente all’estero), “ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Specularmente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. i) del TUIR, in capo al coniuge separato o divorziato percettore, detti assegni periodici costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli (art. 52 comma 1 lett. c) del TUIR).
Concorrono alla determinazione dell’importo degli assegni periodici che sono deducibili, ai sensi della lett. c) dell’art. 10 comma 1 del TUIR, le somme stabilite a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali (c.d. “contributo casa”), qualora siano disposti dal giudice e siano quantificabili (ad esempio dal contratto di locazione o dalla documentazione delle spese condominiali; circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 4.1 e Cass. 24 maggio 2013 n. 13029).
Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr. art. 3 del DPR 42/88).
Se il “contributo casa” non è stato stabilito direttamente dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria, può essere determinato per relationem, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge (il sostenimento dell’onere può essere attestato, oltre che dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dal contratto di affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento).
Sono inoltre deducibili: le maggiori somme corrisposte a titolo di adeguamento ISTAT (solo se tale adeguamento è previsto espressamente dal giudice); le somme pagate a titolo di arretrati, anche se versate in un’unica soluzione; le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2023 n. 15, p. 16).
Per queste spese, nel modello REDDITI PF 2024 deve essere compilato il rigo RP22 (rigo E22 nel modello 730/2024) indicando, in colonna 1, il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici e, in colonna 2, l’importo degli assegni periodici.
Con riguardo al codice fiscale dell’ex coniuge le istruzioni ministeriali evidenziano che, nel caso sia assente, la deduzione fiscale non sarà riconosciuta.
Non sono invece deducibili, e non hanno rilevanza reddituale in capo al percettore: gli assegni corrisposti in un’unica soluzione, in quanto “rappresentano sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi” (non si possono dedurre nemmeno gli assegni corrisposti all’ex coniuge nella forma dell’una tantum anche se il relativo pagamento è rateizzato; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2023 n. 15, p. 16 e 12 giugno 2002 n. 50, § 3.1, Corte Cost. 6 dicembre 2001 n. 383 e 29 marzo 2007 n. 113, Cass. 22 novembre 2002 n. 16462); gli assegni destinati al mantenimento dei figli come espressamente previsto dall’art. 10 comma 1 lett. c) del TUIR (se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo).