6 giugno 2024 – Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale: domande dal 10 giugno

Con il decreto direttoriale n. 18 del 31 maggio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande d’accesso agli aiuti del Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale, nonché quelle per la valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato I della Comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
Il suddetto decreto è stato emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.M. 12 novembre 2021 n. 466, di attuazione dell’articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 47/2020.
Possono beneficiare degli aiuti, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio, rispettino tutti i requisiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 466 del 12 novembre 2021. Il decreto definisce, altresì, i compiti posti a carico del soggetto gestore.
Le misure finanziare d’aiuto di cui al citato decreto n. 466 del 12 novembre 2021, sono concesse alle imprese che operano nei settori dell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04), nella forma di sovvenzione diretta sulla base di una procedura valutativa da parte del soggetto gestore.
I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo che saranno corrisposti su richiesta. Qualora le risorse non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalle domande di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi.
Le domande d’aiuto potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del 10 giugno 2024 e fino alle ore 19:00 del giorno 30 giugno 2024. Le stesse, dovranno essere compilate esclusivamente in lingua italiana ed in forma elettronica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte).
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente, attraverso una delle modalità previste dall’articolo 65 del D. Lgs. n. 82/2005 ed inviata tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal soggetto gestore: fondotesi@pec.acquirenteunico.it, con i relativi allegati. La data di presentazione della domanda di beneficio coincide con la data d’invio telematico della medesima PEC.
Il soggetto gestore, in qualità di responsabile del procedimento, adotterà ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.
Le domande di beneficio saranno ammesse alla fase istruttoria nell’ordine cronologico di presentazione delle PEC.
Ciascun soggetto proponente, dovrà presentare in un’unica domanda di beneficio la richiesta d’aiuti per uno o più impianti di sua proprietà che operano nel settore o nel sottosettore pertinente di cui allegato I della Comunicazione della Commissione (2020/C 317/04).
Ai fini della presentazione della domanda di beneficio, il soggetto proponente dovrà fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti previsti, resa secondo il modello allegato alla domanda disponibile sul sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte).
Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto sopra indicato, non saranno prese in esame.
Successivamente alla presentazione delle domande, si avvierà la fase della valutazione delle stesse, a cura del soggetto gestore che procederà a riscontrarne la completezza e la regolarità ed a verificare la sussistenza dei requisiti d’ammissibilità previsti dalla normativa. Accertata la sussistenza dei requisiti d’ammissibilità, il soggetto gestore avvierà l’istruttoria tecnica della domanda d’aiuto.
Nelle more dello svolgimento della predetta istruttoria, il soggetto gestore procederà, per le domande in relazione alle quali l’aiuto richiesto è superiore a euro 150.000,00, agli adempimenti necessari all’acquisizione della documentazione antimafia. Lo stesso soggetto gestore, entro 75 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, redigerà, sulla base degli esiti dell’istruttoria, una relazione delle domande ammesse e non ammesse (con motivazione) agli aiuti presentate dai soggetti proponenti, trasmettendola al Ministero.
Quest’ultimo, a sua volta, entro 30 giorni dalla ricezione della citata relazione, adotterà il provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti, trasmettendolo al soggetto gestore.
Per le domande di beneficio la cui attività di valutazione si sarà conclusa con esito positivo, con la conferma della registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale Aiuti, il soggetto gestore, sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, determinerà prima l’intensità dell’aiuto e poi calcolerà l’importo dell’aiuto per ciascun beneficiario, erogando successivamente le somme dovute a tutti i beneficiari ritenuti idonei, sull’IBAN comunicato nell’istanza e notificando il provvedimento di concessione tramite PEC.