Dopo le modifiche introdotte al Patent box, l’Agenzia è intervenuta con alcuni chiarimenti utili, tra i quali: il soggetto che accede all’agevolazione deve sopportare tutti i rischi tecnici e finanziari della ricerca; nel caso di ricerca “extra muros”, deve effettuare la direzione tecnica tramite proprio personale; il recapture delle spese sostenute negli 8 anni precedenti all’ottenimento della provativa, in relazione ai software fa riferimento alla data di registrazione alla SIAE, nel caso in cui si usufruisca anche del bonus R&S, il credito d’imposta va calcolato sui costi sterilizzati delle minori imposte che sono derivate dalla super-deduzione al 110%.