Il soggetto non residente, con stabile organizzazione operativa in Italia, non ha diritto al rimborso dell’Iva neppure in riferimento alle operazioni direttamente effettuate. La posizione della casa madre confluisce “in toto” in quella della stabile organizzazione, con il risultato che l’Iva a credito è recuperata attraverso il meccanismo di detrazione della stabile e non come rimborso richiesto dal soggetto non residente.
La modalità di restituzione dell’Iva (detrazione o rimborso) si determina in funzione del luogo in cui è stabilito il soggetto passivo; il criterio dello stabilimento è dato dalla presenza, o meno, di un centro di attività stabile; se il soggetto è quindi dotato di un centro di attività stabile in Italia, può esercitare il diritto alla restituzione dell’Iva solo attraverso la detrazione. Atteso che, agli effetti dell’alternativa tra detrazione e rimborso, non assume rilevanza l’essere stati i beni/servizi acquistati dalla casa madre piuttosto che dalla stabile. Alla luce di questi principi, le conclusioni della Corte di Cassazione negano il rimborso dell’Iva in capo alla società non residente, in quanto l’esistenza e l’operatività della sua stabile italiana – sebbene non incidano sulla determinazione della territorialità delle operazioni effettuate direttamente della casa madre – sul piano degli adempimenti fanno confluire la posizione di quest’ultima nella propria. La conseguenza è che la restituzione dell’Iva non può che avvenire attraverso la detrazione esercitata dalla stabile.