L’affitto di una sola delle aziende possedute non determina la perdita della qualifica imprenditoriale: i relativi canoni restano redditi d’impresa e confluiscono nel quadro LM. Diversamente, in caso di affitto dell’unica azienda, i proventi sono qualificati come redditi diversi.
L’affitto d’azienda da parte di un imprenditore individuale può produrre conseguenze fiscali differenti a seconda che il complesso aziendale concesso in godimento rappresenti l’unica azienda posseduta oppure soltanto una delle diverse aziende esercitate.
Il discrimine è rappresentato dalla permanenza della qualifica di imprenditore: se il contribuente affitta l’unica azienda, viene meno l’esercizio diretto dell’attività d’impresa e i canoni percepiti sono qualificati come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR.
Diversamente, qualora l’imprenditore sia titolare di più aziende e ne conceda in affitto soltanto una, continuando a esercitare l’attività attraverso le altre, conserva la propria qualifica imprenditoriale. In tale circostanza, i canoni mantengono natura di redditi d’impresa.
La distinzione assume particolare rilevanza quando il concedente applica il regime forfettario previsto dalla L. n. 190/2014.
Nel caso in cui l’imprenditore continui a esercitare l’attività attraverso le altre aziende possedute, i canoni derivanti dall’affitto non costituiscono una categoria reddituale autonoma, ma restano attratti nell’ambito del reddito d’impresa.
Di conseguenza, anche tali proventi devono essere assoggettati alle regole proprie del regime forfettario e indicati nel quadro LM del modello Redditi PF, applicando il coefficiente di redditività previsto per l’attività cui sono riconducibili e la relativa imposta sostitutiva.
La disciplina del forfait, infatti, considera unitariamente le diverse attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitate dal medesimo contribuente. In presenza di più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, l’art. 1, comma 55, lett. b), della L. n. 190/2014 prevede che, ai fini della verifica del limite di ricavi e compensi, si tenga conto dell’ammontare complessivo dei proventi riferibili alle diverse attività.
Diverso è il trattamento fiscale nel caso in cui l’imprenditore individuale conceda in affitto l’unica azienda posseduta.
In questa circostanza, per la durata del contratto, il contribuente perde la qualifica imprenditoriale, non proseguendo direttamente l’attività economica attraverso altri complessi aziendali.
I canoni percepiti non sono quindi riconducibili al reddito d’impresa, ma rientrano tra i redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR.
Di conseguenza, tali proventi non confluiscono nel quadro LM e non sono assoggettati all’imposta sostitutiva secondo i coefficienti di redditività previsti dal regime forfettario.
In conclusione, il corretto trattamento fiscale dei canoni di affitto d’azienda richiede una verifica preliminare della posizione del concedente successivamente alla stipula del contratto: Se l’imprenditore individuale dispone di più aziende e ne concede in affitto soltanto una, continuando a esercitare l’attività attraverso le altre, i canoni conservano natura di reddito d’impresa. Per il contribuente forfettario ciò comporta la loro inclusione nel quadro LM e l’applicazione delle regole di determinazione forfettaria del reddito; se, al contrario, il contratto riguarda l’unica azienda posseduta, viene meno la qualifica imprenditoriale e i canoni assumono natura di redditi diversi.
Non è quindi l’affitto d’azienda, considerato isolatamente, a determinare l’esclusione dei canoni dal regime forfettario, ma l’eventuale venir meno della qualifica imprenditoriale del concedente.