Il prossimo 17 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2024. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.
Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione. Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.
Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003), ossia almeno pari a 11 euro, per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.
In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99), come avviene nel 2025. Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando: nel campo “Codice tributo”, il codice “6099”; nel campo “Rateazione”, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo; nel campo “Anno di riferimento”, il periodo d’imposta 2024; nel campo “Importi a debito versati”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti.
Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).
Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2024, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a: 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 17 marzo 2025; 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2025;6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 luglio 2025.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).