5 maggio 2026 – Redditi esteri, come recuperare le imposte pagate fuori dall’Italia

I redditi prodotti all’estero da soggetti residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo e, per evitare la doppia imposizione, è generalmente riconosciuto un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Tale credito non spetta però in presenza di redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta.
Il credito è ammesso solo per imposte estere definitive, cioè non rimborsabili né versate in acconto. In alcuni casi, le convenzioni contro le doppie imposizioni consentono anche il riconoscimento di un credito “figurativo”. Se il reddito estero concorre solo parzialmente al reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta proporzionalmente.
L’importo del credito è comunque limitato: non può eccedere la quota di imposta italiana riferibile al reddito prodotto all’estero, determinata in proporzione tra reddito estero e reddito complessivo.
Per fruire del credito è necessario conservare idonea documentazione che attesti redditi e imposte pagate all’estero, oltre a indicare correttamente tali dati in dichiarazione. In linea generale, l’omessa dichiarazione o l’omessa indicazione dei redditi esteri comporta la perdita del beneficio, anche se la giurisprudenza ha in alcuni casi ammesso eccezioni.
In pratica, se le imposte pagate all’estero sono inferiori o pari alla quota di imposta italiana riferibile a quel reddito, il credito è interamente utilizzabile; eventuali eccedenze, invece, non sono recuperabili.