4 settembre 2025 – ADM: nuove regole per l’esercizio della rappresentanza doganale

Con la circolare n. 22 del 2 settembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato le istruzioni in materia di rappresentanza doganale, integrando quanto già chiarito con la precedente circolare n. 20/2024.
L’Agenzia ha ricordato che, ai sensi del Codice doganale unionale (Reg. UE n. 952/2013), chiunque può farsi rappresentare nei rapporti con le autorità doganali, sia con rappresentanza diretta (in nome e per conto dell’operatore) sia con rappresentanza indiretta (in nome proprio ma per conto altrui).
Per gli operatori non stabiliti nel territorio unionale, il D.Lgs. 141/2024 stabilisce l’obbligo di ricorrere esclusivamente a un rappresentante indiretto stabilito nell’Unione. In tali casi, l’Agenzia precisa che il rappresentante non può a sua volta delegare un terzo, dovendo agire direttamente per conto dell’effettivo importatore.
Con riferimento alla rappresentanza diretta, l’art. 31 del D.Lgs. 141/2024 subordina l’abilitazione al possesso di specifici requisiti. L’abilitazione è rilasciata automaticamente a: spedizionieri doganali, Centri di assistenza doganale (CAD), operatori economici autorizzati (AEO).
Per gli altri soggetti è necessario presentare apposita istanza all’Ufficio delle Dogane competente, che verifica l’assenza di condanne penali e violazioni gravi, nonché il rispetto di requisiti di competenza o qualifiche professionali.
La circolare recepisce inoltre la determinazione direttoriale n. 506849 del 25 luglio 2025, che dettaglia tali requisiti: competenza: almeno 300 dichiarazioni doganali negli ultimi tre anni (di cui 100 nell’ultimo anno e 30% relative a immissione in libera pratica), effettuate con il proprio codice EORI in qualità di rappresentante indiretto; qualifica professionale: titolo di studio in materie giuridiche o economiche, iscrizione ad albo con abilitazione e percorso formativo accreditato ai fini AEO.
Per il mantenimento dell’abilitazione, è richiesto lo svolgimento di almeno 100 dichiarazioni doganali l’anno e la frequenza, ogni due anni, di corsi di aggiornamento per un minimo di 30 ore.