4 settembre 2024 – SSD e ASD: proroga Tax credit per gli investimenti in campagne pubblicitarie

L’ultimo decreto-legge approvato dal Governo prima della pausa estiva, e cioè il D.L. n. 113/2024, contiene numerose disposizioni di interesse per le società ed associazioni sportive in grado di favorire sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie. In particolare, l’art. 4 prevede l’estensione temporale del credito d’imposta originato dagli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe, società sportive professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche nel periodo compreso tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre del medesimo anno.
Il riferimento originario è costituito dall’art. 81 del D.L. n. 104/2020 che riconosce il credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI ed operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva nel settore giovanile.
La disposizione originaria agevolava gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. Successivamente la misura è stata prorogata per gli investimenti effettuati nell’intero anno 2021 e dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo del medesimo anno. Successivamente sono intervenute ancora due proroghe dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 e per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023. La novella prevede ora che la misura si applichi per sostenere gli operatori del settore agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate nel periodo compreso tra il 10 agosto 2024, cioè la data di entrata in vigore del decreto omnibus, e il 15 novembre del medesimo anno. La norma prevede, però, un limite massimo all’agevolazione in quanto la spesa relativa all’anno 2024 non potrà superare la soglia di 7 milioni di euro.
La disposizione originaria prevede una serie di condizioni per fruire dell’agevolazione. La norma in commento ha previsto l’estensione temporale. Pertanto, le condizioni sono rimaste immutate. In particolare, l’investimento effettuato in campagne pubblicitarie non deve essere complessivamente inferiore all’importo di 10.000 euro. L’investimento deve essere rivolto alle leghe, società sportive professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche i cui ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a e b del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023 e prodotti in Italia devono essere almeno pari a 150.000 euro e non superare il limite di 15 milioni di euro. Se i predetti soggetti si sono costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, non deve essere osservata la condizione relativa ai ricavi. Inoltre, le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono attestare di svolgere l’attività sportiva nei settori giovanili.
Sono esclusi dall’agevolazione fiscale gli investimenti pubblicitari effettuati verso soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991. A fronte dell’investimento nella campagna pubblicitaria, la società sportiva beneficiaria della somma deve effettuare una specifica attività in favore della controparte. L’agevolazione fiscale spetta a condizione che l’investimento sia effettuato con pagamenti certificati da bonifico bancario, postale o altri strumenti in grado di assicurarne la tracciabilità ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. A tal fine deve essere presentata apposita istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le risorse per il riconoscimento del credito d’imposta potrebbero non essere sufficienti per soddisfare tutte le richieste. In questo caso sarà effettuato un riparto proporzionale tra tutti i beneficiari, con un limite individuale per ogni soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. L’agevolazione è concessa nel rispetto dei regolamenti “de minimis”.