Le attività d’intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentono di configurare in capo alla società lo status di ”gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”, divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti previsti dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 32/2023.
È quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 122 del 3 giugno 2024, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del D. Lgs. n. 32/2023, circa l’obbligo di segnalazione dati delle piattaforme digitali.
I chiarimenti sono scaturiti a seguito di un’istanza d’interpello presentata da una società attiva nel settore del turismo ”incoming” che si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio.
Detta piattaforma, agendo quale intermediaria tra il ”venditore” (struttura alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni, né i pagamenti. Essa, inoltre, non trattiene alcun dato sensibile come, ad esempio, il numero di carta di credito del cliente.
La tipologia dell’attività svolta ha fatto insorgere nella società istante un’incertezza in ordine alla sussistenza dell’obbligo di comunicare i dati delle operazioni avvenute sul proprio portale, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 32/2023, emanato in ”Attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021.
I dubbi dell’istante riguardano le nozioni di ”piattaforma” e di ”corrispettivo” illustrate, rispettivamente, alle lett. a) ed l), dell’articolo 2, del citato decreto legislativo.
Il Fisco richiama dapprima la Direttiva del Consiglio del 22 marzo 2021 (”DAC 7”) che, in considerazione della necessità di contrastare le frodi, l’evasione e l’elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell’economia registrata negli ultimi anni, ha modificato la Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Essa ha impegnato gli Stati membri dell’UE ad adottare le misure necessarie, affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, in vista del successivo scambio d’informazioni, una serie di dati concernenti i venditori presenti e le attività negoziate sulle piattaforme.
La stessa Agenzia ha ricordato, peraltro, che nel 2020 sono state elaborate in ambito OCSE, le cd. ”Model Rules”, accompagnate dal relativo Commentario. Si tratta di un modello di norme che garantiscono uno scambio d’informazioni valutato equivalente a quello disciplinato dalla “DAC 7”, nell’ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche a giurisdizioni non appartenenti all’UE.
Il Fisco ricorda, altresì, che l’Italia ha dato attuazione alla “DAC 7” con il citato D. Lgs. n. 32/2023, il quale impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ”gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione”) l’obbligo di: espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell’identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7, D. Lgs. n. 32/2023); comunicare all’Agenzia delle Entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie d’informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.
L’applicazione degli obblighi derivanti dalla “DAC 7” decorre dal 1° gennaio 2023.
Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 406671/2023 del 20 novembre 2023 e n. 406671/2024 del 30 gennaio 2024, sono state individuate, tra l’altro, le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforma obbligati.
In merito alla fattispecie in esame, le Entrate ritengono che, le descritte attività d’intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare in capo all’istante lo status di ”gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”.
Sul punto, l’Agenzia osserva che la piattaforma di cui si avvale la società, consentendo l’interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l’efficace e mirato svolgimento delle proprie attività. Essa, pertanto, integra i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva e ritualmente ripresi dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 32/2023, secondo cui la piattaforma è ”qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti”.
A riguardo, le Entrate osservano, altresì, che l’articolo 2, comma 1, lett. a), del sopra citato decreto legislativo, nel prevedere che la nozione di ”piattaforma” ”include qualsiasi accordo per la riscossione ed il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente”, è volto a comprendere nel perimetro definitorio anche accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della qualificazione di una piattaforma rilevante.
Il Fisco richiama anche quanto previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 32/2023 (a cui l’istante rinvia nel quesito posto), che riguarda la diversa ipotesi in cui un soggetto si qualifichi come ”gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” in più di uno Stato membro. In tal caso, al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni ed in un’ottica di semplificazione amministrativa, è prevista la possibilità che il ”gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” si qualifichi come tale solo in Italia, con le modalità di cui al punto 3 del menzionato Provvedimento del 20 novembre 2023.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla fattispecie prospettata nel quesito, ritiene che la società istante assuma, con riguardo alle attività descritte, la qualifica di ”gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”, divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti previsti dagli articoli 10 e ss. del D. Lgs. n. 32/2023.