Nelle S.r.l. la nomina del revisore unico non comporta automaticamente anche l’assunzione della carica di sindaco unico: le due figure svolgono funzioni distinte, in quanto il revisore è limitato alla revisione legale dei conti, mentre il sindaco esercita il controllo societario previsto per l’organo di controllo.
Il revisore unico svolge esclusivamente le funzioni di revisore legale. Ciò significa che il suo incarico riguarda il controllo contabile, la verifica del bilancio e l’espressione del giudizio professionale previsto dalla disciplina della revisione legale. La figura non è, di per sé, un organo di controllo societario. Pertanto, al revisore unico non si estendono automaticamente i compiti propri del sindaco, quali la vigilanza sull’osservazione della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Diversa è la posizione del sindaco unico. Il sindaco unico può cumulare anche la funzione di revisore, purché ciò sia espressamente previsto nell’atto di nomina o nello statuto e nel rispetto dei requisiti di legge. In termini operativi, quindi, il revisore unico resta un soggetto incaricato del solo controllo contabile, mentre il sindaco unico rappresenta l’organo di controllo e, se previsto, può svolgere anche la revisione.
Inoltre, se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Particolare rilievo assumono i casi di nomina da parte del Tribunale per inerzia della società: in tali ipotesi si sta consolidando un orientamento che privilegia la nomina di un sindaco unico con funzioni anche di revisore, al fine di concentrare in un unico soggetto sia la vigilanza societaria sia il controllo contabile e garantire un presidio più completo.