Anche se manca ancora il provvedimento normativo, ed anche il consueto comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che, come da abitudine degli ultimi anni, anticipa la notizia di ogni proroga, il differimento al 15 settembre 2024 della quinta rata della Rottamazione-quater in scadenza oggi, 31 luglio 2024, ha trovato finalmente la strada della Gazzetta Ufficiale. Giocando sui termini di tolleranza, la pubblicazione del provvedimento arriverà certamente entro il 5 agosto 2024.
A differenza delle indiscrezioni, l’ultimo intervento legislativo in materia di definizione agevolata delle somme affidate all’Agente della riscossione sarà tuttavia in versione “light”. Il testo della proroga, infatti, si limita a prevedere che il mancato, tardivo o insufficiente versamento della sola rata in scadenza il 31 luglio 2024, ovvero la quinta, non determina l’automatica inefficacia della definizione agevolata, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 231, della citata Legge n. 197 del 2022, se il contribuente effettua il pagamento integrale delle somme dovute entro il 15 settembre 2024, ovvero entro il 20 settembre 2024 beneficiando dei consueti cinque giorni di tolleranza.
Il testo della proroga non prevede che sia applicata alcuna maggiorazione. Ove il pagamento non dovesse avvenire entro la nuova scadenza del 15 settembre 2024, la definizione agevolata perderà efficacia e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tale evenienza i versamenti già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto per quota capitale, sanzioni, interessi e spese delle procedure esecutive già avviate.
A differenza delle indiscrezioni circolate dopo il Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2024 manca, invece, qualsivoglia riferimento ad una riapertura dei termini di definizione, con l’estensione della rottamazione ai carichi affidati all’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2023, e l’introduzione di una speciale procedura di remissione in bonis che avrebbe consentito di riammettere agli effetti della Rottamazione-quater i contribuenti già decaduti dal piano di versamento.
Pertanto, salvo che per la scadenza della quinta rata, differita al 15 settembre 2024, tutto resterà come prima. In ragione del piano di versamento prescelto dal contribuente in fase di dichiarazione, fino ad un massimo di 18 rate, la scadenza immediatamente successiva resta ferma al 30 novembre 2024 e, così via, le successive scadenze fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo, fino ad esaurimento del piano di pagamento.
Il differimento della quinta rata della Rottamazione-quater si aggiunge all’analogo intervento normativo previsto per il versamento delle imposte sui redditi e, più in generale, per il pagamento delle somme che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, sia a titolo di imposte sostitutive, come la flat tax incrementale prevista dall’articolo 1, comma 55, della Legge n. 197 del 2022, che di contributi previdenziali o imposta sul valore aggiunto rinviata in dichiarazione dei redditi. L’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, come recentemente modificato dal Decreto Correttivo al Concordato preventivo biennale, dispone il differimento al 30 agosto 2024, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
L’ulteriore differimento al 30 agosto 2024 si applica ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (anche se presentano cause di esclusione), con ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonchè ai contribuenti in regime forfettario o dei minimi e ai soggetti che partecipano alle società trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Per tutti gli altri contribuenti, invece, resta ferma la scadenza di oggi, 31 luglio 2024, sempre con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.