La Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) ha introdotto l’obbligo, per le imprese, di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali (terremoti, frane, alluvioni, inondazioni).
Il termine per adeguarsi varia in base alla dimensione aziendale: per le grandi imprese, entro il 30 giugno 2025; per le medie imprese, entro il 1° ottobre 2025; per le micro e piccole imprese, entro il 31 dicembre 2025.
Con il Decreto MIMIT del 18 giugno 2025, è stato inoltre chiarito che l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche (es. contratti di sviluppo, innovazione, green economy, nuova Marcora) sarà possibile solo se l’impresa è in regola con l’assicurazione. Anche qui i termini seguono una tempistica scaglionata: per le grandi imprese, entro il 30 giugno 2025; per le medie imprese, entro il 2 ottobre 2025; per le micro e piccole imprese, entro il 1° gennaio 2026.
Devono stipulare la polizza tutte le imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte al Registro delle Imprese.
Sono escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.).
La copertura riguarda i beni strumentali utilizzati nell’attività, tra cui: terreni; fabbricati, impianti fissi e strutture interrate; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
La polizza assicura i danni diretti da: terremoti; frane; alluvioni, inondazioni ed esondazioni.
Sono invece esclusi eventi come terrorismo, guerre, contaminazioni ambientali o danni volontari.
La legge non prevede sanzioni pecuniarie dirette, ma le imprese prive di copertura vengono escluse automaticamente da incentivi, agevolazioni e contributi pubblici, anche in caso di calamità naturali.
Per le piccole e medie imprese, spesso più vulnerabili, non adeguarsi significa non solo rinunciare a un sostegno economico in caso di emergenza, ma anche perdere l’accesso a bandi e finanziamenti utili alla crescita.