In queste settimane imprese e professionisti si stanno occupando della transizione all’Oic 34 sui ricavi. Chi adotta i principi contabili nazionali, infatti, deve applicare le nuove regole nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024.
Il principio prevede che la prima applicazione sia retroattiva (come se l’Oic 34 fosse in vigore da sempre) ma consente anche la più semplice applicazione prospettica ovvero ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2024, ed è evidente che tale modalità sarà quella maggiormente diffusa.
È, quindi, urgente fare i conti con le numerose indicazioni funzionali a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato, visto che fino ad oggi non esisteva un principio contabile nazionale dedicato ai ricavi. L’Oic 34 fornisce ora i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi che, in alcuni casi, potrebbero avere un impatto anche significativo nella qualificazione, quantificazione e imputazione delle voci esposte nei bilanci.
È bene, quindi, iniziare l’attività di transizione facendo una mappatura e un’analisi delle previsioni contrattuali tipicamente applicate nei rapporti con i clienti al fine di individuare se il relativo trattamento contabile debba essere modificato (o meno) per renderlo conforme alle previsioni dell’Oic 34.
Per prepararsi a gestire la prima applicazione è necessario verificare se tali clausole (o simili) siano in essere, quale sia l’attuale trattamento contabile adottato e se sia compatibile con le nuove previsioni.
Alla luce dei risultati di questa analisi si potranno aggiornare le procedure contabili e, eventualmente, anche le previsioni contrattuali, nei casi in cui dovesse emergere l’esigenza di una loro più chiara formulazione volta a evitare incertezze interpretative in sede di contabilizzazione e di individuazione del relativo trattamento fiscale.
La corretta applicazione delle nuove regole non può, infatti, prescindere da una completa e attenta analisi della documentazione contrattuale e commerciale (ordini, etc.). Anche nei casi in cui non ci sia un contratto scritto, in quanto le parti si sono accordate sulla base di intese verbali, è necessaria un’analisi di queste ultime in ottica Oic 34, ferma restando l’opportunità di valutare se formalizzare il contratto per generare minori incertezze contabili e fiscali.
L’Oic 34 prevede quattro fasi per la rilevazione del ricavo: determinazione del prezzo complessivo del contratto (cioè l’importo del corrispettivo contrattualmente previsto per i beni o servizi che saranno trasferiti al cliente); identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione (UEdC); valorizzazione delle UEdC; rilevazione dei ricavi.
Una delle principali novità in arrivo riguarda la necessità di identificare i singoli beni e servizi promessi al cliente che costituiscono “unità” da contabilizzare e da valorizzare separatamente. In presenza di un unico contratto di vendita dal quale scaturiscono più diritti e obbligazioni, l’Oic 34, infatti, ne richiede una contabilizzazione separata e la successiva allocazione del prezzo complessivo del contratto a ciascuna UEdC.