La flat tax incrementale prevista in caso di adesione al Concordato preventivo biennale, principale novità introdotta dal Decreto Correttivo approvato in lettura definitiva dal Consiglio dei ministri venerdì 26 luglio 2024, non sarà un’esclusiva dei soli contribuenti ISA. Dopo i dubbi della prima ora, nell’attesa di conoscere, nero su bianco, il testo definitivo del provvedimento, già trapela la notizia di un’analoga tassa piatta dedicata ai contribuenti in regime forfettario.
Al centro del Decreto Correttivo, al fine di rendere più attrattivo il Concordato preventivo biennale, c’è l’introduzione di nuova imposta sostitutiva sul reddito da applicarsi, in luogo delle regole ordinarie, sui maggiori redditi che emergono a seguito dell’adesione alla proposta dell’Amministrazione finanziaria. Si tratta, nello specifico, di una “flat tax incrementale”, variabile a seconda del livello di affidabilità fiscale dimostrato dal contribuente nell’anno a cui si riferisce il reddito concordato, da applicare sul maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo effettivamente dichiarato nel periodo d’imposta oggetto di adesione (determinato sulla base del reddito concordato, al netto delle rettifiche previste dagli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024) rispetto al corrispettivo reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nell’anno precedente (in assenza di adesione).
Essendo la misura dell’imposta sostitutiva variabile a seconda del punteggio ISA realizzato dal contribuente nell’anno a cui si riferisce il reddito concordato (del 10 per cento con punteggio ISA da 8 a 10; del 12 per cento con punteggio ISA da 6 a 7; del 15 per cento con punteggio ISA inferiore a 6), si è immediatamente ipotizzato che tale flat tax incrementale potesse trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che applicano gli indicatori di affidabilità fiscale. Tuttavia, non sarà così. Affinchè sia scongiurato un trattamento differenziato dei contribuenti aderenti a seconda del regime fiscale adottato, il Decreto Correttivo prevede una tassa piatta anche per i contribuenti forfettari, determinata su basi differenti rispetto ai contribuenti ISA. Anche per i contribuenti in regime forfettario, pertanto, ove si verifichi una crescita della base imponibile concordata rispetto a quella dichiarata nel periodo d’imposta precedente in assenza di adesione, il maggior reddito sarà soggetto ad una mini flat tax incrementale: con aliquota del 10 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria del 15 per cento; con aliquota del 3 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria del 5 per cento, in caso di nuove attività per i primi cinque periodi d’imposta.
Per i contribuenti forfettari, evidentemente, si tratta di una flat tax incrementale in tono minore. Mentre per i contribuenti soggetti ad indicatori di affidabilità fiscale, nella migliore delle ipotesi, il risparmio fiscale raggiunge il 33 per cento del reddito incrementale, per i contribuenti in regime forfettario il risparmio si attesta nell’ordine del 5 per cento della base imponibile dei contribuenti avviati e del 2 per cento per le nuove attività. Si tratta di promessa di un risparmio, davvero irrisorio, che difficilmente influenzerà la scelta verso l’adesione.
C’è un aspetto da sottolineare. Dalle indiscrezioni circolate nei primi giorni successivi l’approvazione del provvedimento non sembra emergere una limitazione della base imponibile incrementale assoggettabile ad imposta sostitutiva. A differenza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 55, della Legge Finanziaria per il periodo d’imposta 2023, che limita la flat tax incrementale delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione su una base imponibile non superiore a 40.000 euro, la tassazione piatta prevista in caso di adesione al Concordato preventivo dovrebbe estendersi a tutto il reddito incrementale, senza alcuna limitazione.
Non è dato sapersi, invece, se la flat tax incrementale introdotta per il Concordato preventivo sarà una misura “una tantum” o una disposizione prevista “a regime” e, soprattutto, se sarà obbligatoria ovvero facoltativa, previa opzione.