30 gennaio 2026 – Dividendi e bilancio, cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026 e cosa no

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina fiscale dei dividendi, restringendo l’accesso al regime di esclusione (95% per i soggetti IRES e 41,86% per i soggetti IRPEF). Da ora, tale regime si applica solo ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, ossia detenute direttamente o indirettamente in misura non inferiore al 5% del capitale oppure con valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Dal punto di vista contabile, le nuove regole fiscali non incidono sulla redazione del bilancio. In base all’OIC 21, le partecipazioni sono classificate tra immobilizzazioni finanziarie o attivo circolante in funzione della destinazione e della volontà di detenzione durevole. I dividendi sono sempre iscritti a conto economico nella voce C15 – proventi da partecipazioni, nel momento in cui l’assemblea della partecipata ne delibera la distribuzione e sorge il diritto alla riscossione, indipendentemente dalla natura delle riserve distribuite. Contestualmente, la società partecipante rileva il credito per dividendi e verifica l’eventuale necessità di una svalutazione della partecipazione.
Le novità fiscali riguardano in particolare i soggetti IRES. La regola generale prevede ora che i dividendi percepiti concorrano integralmente alla formazione del reddito d’impresa. L’esclusione del 95% si applica solo se sono rispettati i requisiti dimensionali introdotti dal nuovo art. 89, comma 2.1, del TUIR, che considera anche le partecipazioni indirette di gruppo, tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa. Il medesimo regime agevolato è esteso anche ai contratti di associazione in partecipazione con apporto superiore a 500.000 euro.
Le nuove disposizioni si applicano alle delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2026, quindi in pratica alle distribuzioni deliberate in sede di approvazione del bilancio 2025. Per le delibere antecedenti continuano ad applicarsi le regole previgenti, senza verifica dei requisiti dimensionali.
In sede di dichiarazione dei redditi, per i soggetti IRES che rispettano i requisiti, il dividendo è tassato solo per il 5% mediante una variazione in diminuzione pari al 95% dell’importo contabilizzato. Se invece i requisiti non sono soddisfatti, il dividendo è interamente imponibile, senza possibilità di riduzione. Particolare attenzione va prestata ai casi in cui la percezione del dividendo avvenga in un esercizio diverso da quello della delibera, situazione che comporta la rilevazione della fiscalità differita.
In sintesi, le modifiche della Legge di Bilancio 2026 non alterano la contabilizzazione dei dividendi, ma impongono agli amministratori e ai consulenti una verifica preventiva dei requisiti dimensionali, poiché da tale controllo dipende l’applicazione o meno del regime di esclusione e il corretto calcolo delle imposte di esercizio.