Con il decreto dell’8 agosto 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le regole di coordinamento dell’IRES premiale, introdotta dalla legge di bilancio 2025, con gli altri incentivi fiscali esistenti.
In particolare, è stato chiarito che i soggetti beneficiari della mini IRES possono cumulare la riduzione d’imposta con i crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”, nei limiti del costo effettivamente rimasto a carico dell’impresa sugli investimenti agevolati.
Rientrano nell’ambito di applicazione: società di capitali, cooperative, società europee e cooperative europee residenti in Italia; enti e trust residenti con attività commerciale prevalente; stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti; intermediari finanziari, inclusi quelli con addizionale IRES del 3,5%; enti non commerciali, limitatamente al reddito d’impresa derivante da attività commerciale.
L’IRES premiale genera un risparmio d’imposta (minore IRES versata), questo beneficio si somma al credito d’imposta degli investimenti (Transizione 4.0 e 5.0), il tutto nei limiti del costo ammissibile rimasto a carico dell’impresa.
Inoltre, i crediti d’imposta mantengono la loro non imponibilità ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.