3 ottobre 2023 – Tempo fino al 10 ottobre per depositare domanda di definizione e modello F24

Entro il 10 ottobre 2023 il contribuente ha l’onere di depositare presso la segreteria del giudice il modello di definizione delle liti pendenti (con ricevuta di trasmissione) e il modello F24 quietanzato, relativo al pagamento di tutte le somme o della prima rata.
In questo modo il giudice, ai sensi dell’art.1 comma 198 della L. 197/2022, dichiara estinto il processo con decreto presidenziale (se l’udienza non è ancora stata fissata) o con ordinanza (se l’udienza è ormai stata fissata).
Sebbene l’estinzione debba seguire al semplice deposito della domanda e del modello F24, è bene che il contribuente depositi apposita istanza di estinzione ex L.197/2022, in cui si riepilogano le modalità di determinazione del valore della lite e ciò che è stato scomputato.
Il deposito della domanda di definizione e del modello F24 devono, per prudenza, avvenire anche quando sono pendenti i termini per la costituzione in giudizio in appello o per la costituzione in giudizio in sede di rinvio.
In questo modo, il processo sarebbe pendente e, in caso di successivo diniego di definizione sarebbe sempre possibile chiedere la revocazione dell’estinzione, che non verrebbe ovviamente dichiarata se si omettesse la costituzione in giudizio.
Dopo la costituzione in giudizio, è sufficiente, mediante separato deposito, chiedere l’estinzione del processo depositando la domanda di definizione e il modello F24.
Si tratterà in questi casi di estinzione dichiarata con decreto presidenziale.