3 novembre 2023 – Ultima chiamata alla cassa per la rottamazione-quater

Prima o unica rata della rottamazione quater ai tempi supplementari. Il pagamento, in agenda il 31 ottobre, è nei termini se viene eseguito entro lunedì 6 novembre. È infatti stabilito che i pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a cinque giorni dalla scadenza. Il margine di tolleranza di cinque giorni vale per ogni scadenza. Perciò, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, per effetto dei differimenti da calendario, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023.
Al riguardo, si ricorda che il pagamento delle somme dovute per la rottamazione quater si deve eseguire in unica soluzione, entro il 6 novembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate: la prima e la seconda delle quali, ciascuna di pari importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 6 novembre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.
Pertanto, i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione quater, devono prestare attenzione alla predetta norma che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, “resuscita” il debito originario.
In caso di decadenza dalla rottamazione quater, il contribuente può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti edizioni della rottamazione cartelle.