3 giugno 2024 – Imprese chiamate a versare il diritto annuale camerale

Per tutte le imprese, unità locali e soggetti Rea (repertorio economico amministrativo) già iscritti al 1° gennaio 2024 il diritto annuale si paga con la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito. Per il 2024 quindi il termine di pagamento del diritto annuale, in base alla normativa vigente, è previsto per il 1° luglio 2024 per il pagamento senza 0,40% oppure entro il 31 luglio 2024 per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. “F24 a saldo zero”, il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Inoltre, come autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto ministeriale 23 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della L. 582/1993, per il triennio 2023-2024-2025 il diritto da versare deve essere incrementato della quota del 20% destinata ai progetti “Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, Turismo e Formazione Lavoro”.
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.
Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Rea (repertorio economico amministrativo) devono pagare il diritto annuale. Per la sede dell’impresa, il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio competente per provincia (importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi secondarie o unità locali nello stesso territorio). Per ogni provincia, diversa da quella della sede, in cui l’impresa ha sedi secondarie o unità locali, si dovrà pagare un diritto alla Camera di commercio competente per territorio. È da tenere presente che, con i recenti accorpamenti delle Camere di commercio, province diverse potrebbero in realtà appartenere a un’unica Camera di commercio. Le imprese con sede legale all’estero pagano un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza. Le unità locali all’estero di imprese con sede in Italia non devono pagare il diritto annuale. Le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al Rea, non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Ci sono due modalità di calcolo del diritto annuale previste dalla legge in base al tipo di impresa: in misura fissa o in base al fatturato dell’anno precedente. Nel primo caso gli importi da pagare per le nuove iscrizioni e per le imprese già esistenti sono gli stessi. Pagano il diritto annuale 2024 in misura fissa: le imprese individuali (con importi diversi fra sezione speciale e sezione ordinaria); le società semplici (con importi diversi fra agricole e non agricole); le società fra avvocati (Dlgs. 96/2001); gli individuali iscritti solo al REA (per il mantenimento dei requisiti per gli ex albi e ruoli); i soggetti collettivi iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, enti religiosi); le unità locali o sedi secondarie di imprese estere. Società semplici e società fra avvocati pagano in misura fissa per effetto di una disciplina transitoria: per queste imprese è previsto nei prossimi anni il versamento in base al fatturato. Pagano il diritto annuale 2024 in base al fatturato: le società in nome collettivo (snc) e in accomandita semplice (sas); tutte le società di capitali (srl-spa-sapa); le cooperative e i consorzi con attività esterna; i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.); gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.
Il “fatturato” deve essere calcolato sulla base della dichiarazione IRAP. Le imprese dovranno individuare la provincia in cui hanno la sede e il numero di unità locali. Ai fini del diritto annuale, per “unità locali” si intende “unità locali e/o sedi secondarie”. Le nuove imprese e le nuove unità locali iscritte nel 2024 non rientrano nel pagamento a scadenza ordinaria, ma devono versare al momento dell’iscrizione gli importi indicati nel paragrafo “Importi per nuove iscrizioni”. Se la nuova sede è in una provincia diversa dalla precedente, il diritto annuale per la sede deve essere pagato alla Camera di commercio in cui l’impresa era iscritta al 1° gennaio 2024. Non è rilevante la data effettiva di trasferimento, ma quella di iscrizione nel Registro Imprese della nuova Camera (si può vedere dalla visura).