Il regime forfettario rappresenta il principale regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, grazie a una struttura semplificata degli adempimenti e all’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria.
L’accesso al regime è consentito ai contribuenti che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, considerando l’insieme delle attività eventualmente svolte, e che non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e collaborazioni superiori a 20.000 euro lordi. Il regime permane finché tali condizioni sono rispettate; in caso contrario, la fuoriuscita avviene dall’anno successivo. Tuttavia, il superamento della soglia di 100.000 euro comporta la decadenza immediata dal regime già nello stesso anno, con obbligo di applicazione dell’IVA alle operazioni che determinano lo sforamento.
Nel regime forfettario il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. Dal reddito così calcolato è ammessa la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, inclusi, in presenza dei requisiti, quelli versati per i collaboratori dell’impresa familiare. L’eventuale eccedenza resta deducibile dal reddito complessivo.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali. Il reddito determinato in regime forfettario rileva inoltre ai fini del calcolo di deduzioni, detrazioni e benefici collegati a limiti reddituali. Nelle imprese familiari, l’imposta è dovuta dall’imprenditore sul reddito complessivo, al lordo delle quote attribuite ai familiari.
Per favorire l’avvio di nuove iniziative economiche, la normativa prevede un’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni di attività, subordinata al rispetto di specifici requisiti.